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8 marzo 2013

Semplificare e Riscrivere: alcuni esempi significativi

   “Chiedo ai miei colleghi e al loro personale di scrivere testi più brevi, che espongano i punti principali in una sequenza di paragrafi brevi e incisivi. [...]

    […] I testi redatti secondo i criteri che propongo possono forse sembrare rozzi in confronto alla levigatezza del burocratese. Ma si risparmierà molto tempo; inoltre, la disciplina necessaria a esporre i punti principali in modo conciso aiuterà anche a pensare più chiaramente.” 

   È il suggerimento che Winston Churchill, primo ministro britannico, dava agli uomini del . suo esecutivo nel 1940. Già negli anni ’70 parte dai paesi anglosassoni un forte impegno di rinnovamento e di semplificazione del linguaggio giuridico inglese, sfociato poi nel cosiddetto plain English movement
   Negli stessi anni in Germania si susseguono diverse Tagungen, ossia convegni e ricerche sul linguaggio giuridico e legislativo, e la questione della comprensibilità viene affrontata istituzionalmente dal Bundesministerium der Justiz.
    Plain words di E. Growers, ossia il primo manuale che fornisce strumenti pratici di semplificazione del linguaggio amministrativo inglese, viene pubblicato già nel 1948. Bisognerà aspettare il 1978, anno in cui viene pubblicato Amtsdeutsch heute di W. Otto, perchè le pubbliche amministrazioni tedesche possano avere un manuale simile a quello dei colleghi britannici. Helmut Kohl, nei primi anni ottanta, quando era appena stato eletto cancelliere tedesco, dichiarava pubblicamente di avere difficoltà a capire la bolletta dell’energia elettrica.
    In Italia siamo leggermente in ritardo. Le prime riflessioni teoriche alla ricerca di un linguaggio giuridico e amministrativo più chiaro e funzionale risalgono ai primi anni ottanta. Studi di questo tipo rimangono però circoscritti all’ambiente accademico e scientifico per diversi anni. Poi, nel 1993, il primo passo concreto verso la semplificazione del linguaggio amministrativo con la pubblicazione del Codice di stile, promosso dall’allora ministro della funzione pubblica Sabino Cassese.


    Vari gli aspetti affrontati: dall'impostazione grafica del documento alla forma linguistica vera e propria. Non mancano gli esempi pratici: un’antologia di documenti autentici di vario genere (bandi, moduli, deliberazioni, circolari), con a fianco, versioni rielaborate. 
    Nel 1994, Cassese vara il progetto Semplificazione del linguaggio amministrativo, il cui prodotto più importante vede la luce quando alla guida del dipartimento c'è Franco Bassanini: si tratta del Manuale di stile, curato da Alfredo Fioritto e inteso come la naturale prosecuzione del Codice. Più agile ed essenziale rispetto al suo predecessore, il Manuale vede ridotte al minimo le premesse teoriche. L’intento è infatti quello di fornire agli operatori della pubblica amministrazione un maneggevole strumento di lavoro, da utilizzare nella pratica quotidiana.   Eppure il quadro generale non sembra essere cambiato moltissimo. 
   Non sono ancora scomparse le lettere indirizzate a codesto spettabile ufficio e nessuno sembra essere tanto ingenuo da credere che manuali e direttive possano cambiare, dall’oggi al domani, il modo di comunicare delle istituzioni. 
   Tuttavia il lavoro è iniziato. E fortunatamente anche varie amministrazioni, sia centrali sia locali (il Ministero del Tesoro, la Regione Molise, il Comune di Lucca, per citarne alcune), intraprendono autonome iniziative di semplificazione dei propri documenti. I corsi di formazione per funzionari e dirigenti si moltiplicano.
    E con piacere registriamo singole commissioni, come quella che, con l’apporto linguistico di Tullio De Mauro, si è occupata di riformare la bolletta dell’Enel, cioè di liberarla dalla consolidata tradizione di incomprensibilità. 
   Presto nel blog, illustreremo e commenteremo il lavoro di una commissione tedesca formata da esperti di diritto che si sono occupati, nell’ambito di un progetto promosso dal Ministero per la giustizia tedesco, di riscrivere le Zeugenladungen, ossia le citazioni a testimone.

22 gennaio 2009

Avvocati, Diritto e Lingua


   “Tesoro, voglio lo scioglimento del nostro matrimonio perché ho accertato l’impossibilità di mantenere o ricostituire la nostra comunione spirituale e materiale.”

   (Legge sul Divorzio, 1° dicembre 1970 n. 898.)


   Con un po’ di immaginazione ed ironia questo è il messaggio scritto che l’avvocato Lo Bello ha lasciato questa mattina a sua moglie, mentre lei ancora dormiva.

   Facciamo due considerazioni: l’avvocato Lo Bello vuole separarsi da sua moglie; l’avvocato Lo Bello non è un bravo comunicatore, almeno, in questa circostanza non lo è stato.
   Non ci chiederemo perché l’uomo Lo Bello non sia più innamorato di sua moglie. Ci chiederemo invece perché sua moglie abbia avuto difficoltà nella comprensione di quel messaggio. La signora Lo Bello avrebbe preferito che suo marito si fosse rivolto a lei in modo meno astratto, meno generico, più personale. Che si fosse espresso in modo chiaro insomma.
   Ma il nostro Lo Bello è un avvocato. Parla la lingua del diritto,ossia, come le descrive Sobrero (1993), una delle “cosiddette lingue speciali, che sono utilizzate per comunicare determinati argomenti, legati a particolari attività lavorative e professionali...”.Grandi domini come l’economia, la politica, l’arte, la moda, e appunto il diritto, descrivono la realtà, la influenzano e soprattutto vi intervengono, utilizzando i propri linguaggi.

   Ma a quale ambito ci riferiamo quando parliamo di diritto?

   Definire l’area di significato e quindi di fenomeni relativi a questa materia non è semplice.  

   Nella filosofia del diritto è una delle questioni centrali in quanto da ogni possibile definizione del concetto di diritto deriverebbe anche la chiave di comprensione dei fenomeni giuridici.Tuttavia un’analisi delle varie correnti della filosofia del diritto contemporanea, con riferimento alla definizione di diritto che propongono, non è imprescindibile nella prospettiva di questo blog. Cerchiamo invece di trovare una definizione minima, che colga il senso ordinario, forse approssimativo, attribuito alla parola “diritto” nella nostra cultura. Scomodiamo Kant, che definisce il diritto come:

   “L'insieme delle condizioni che consentono all'arbitrio del singolo di coesistere con l'arbitrio degli altri."

   Vale a dire, il diritto è l’insieme delle regole che disciplinano i rapporti sociali in una società; pertanto è indispensabile nella vita di uno stato, poiché, risolvendone i conflitti, permette una vita ordinata ai cittadini. Deciderà se, come e quando l’avvocato Lo Bello potrà separarsi da sua moglie. Il diritto, attraverso le leggi, domina la nostra vita e soprattutto, riguarda tutti.

   L’estensione particolarmente ampia che distingue il diritto da molte altre discipline si riflette inevitabilmente anche sulla lingua del diritto; di conseguenza non avrebbe nessun senso tentare di individuarne i confini precisi.

  Dunque il diritto si presenta da un lato come un insieme di fatti, dall’altro come un linguaggio. 

  Risulta persino difficile cercare di immaginare il diritto senza pensare al linguaggio che lo esprime. In sostanza, i contenuti di leggi, di sentenze, di arringhe difensive o accusatorie , di atti di citazione e di tutte le azioni legali che formano la prassi giudiziaria si realizzano mediante il linguaggio verbale. Nessuna meraviglia allora se Serianni (2003) afferma che “in nessun altro linguaggio settoriale la lingua ha tanta importanza quanta ne ha nel diritto”. 
   E in nessun altro linguaggio settoriale la questione della lingua è tanto problematica e delicata quanto lo è nel diritto, ci sentiamo di aggiungere noi.