“Das Unbehagen, das mit einer Zeugenladung einhergeht, führt immer mehr zu einem verbreiteten Unwillen, überhaupt bei Gericht zu erscheinen, sich gewissenhaft mit den Zeugenpflichten auseinanderzusetzen und sich in die Rolle hineinzuversetzen, die ein Zeuge auszufüllen hat, nämlich die, dem Gericht mit seiner Aussage bei der Wahrheitsfindung behilflich zu sein. Immer mehr häufen sich - auch in alltäglichen Verfahren - Telefonanrufe und Schreiben von Zeugen, die ihren Unwillen und ihr Desinteresse, bei Gericht zu erscheinen, deutlich machen. Diese Problematik bedeutet nicht nur eine Belastung der Abteilung vor Hauptverhandlungsterminen, sondern stellt auch eine Gefahr für die Wahrheitsfindung dar. Es steht außer Frage, dass ein schlecht motivierter oder ängstlicher, verunsicherter Zeuge nicht die Rolle einnehmen kann, die ihm im Strafprozess zugewiesen ist.”
Nel brano, citato dalla relazione finale della commissione, è spiegato che il disagio creato a chi riceve una citazione a testimoni provoca nel soggetto una sorta di risentimento a collaborare con l’autorità giudiziaria.
Un testimone che sia demotivato, timoroso ed insicuro difficilmente è in grado di . adempiere i compiti che gli vengono assegnati in un processo penale.
Normalmente le autorità giudiziarie penali contattano i testimoni nel caso ci sia il bisogno di una loro deposizione nel dibattimento in tribunale.
Se ci basiamo sull’assistenza che un testimone si aspetta dalla Giustizia, giudichiamo che i moduli di citazione a testimoni usati comunemente non soddisfano le aspettative del destinatario. Soprattutto se si considera la situazione di un testimone: in pratica gli si chiede di collaborare alla soluzione di un caso nel quale probabilmente non sono coinvolti direttamente i suoi di interessi; gli si chiede di collaborare in nome della giustizia.
8 marzo 2013
La Riscrittura delle Zeugenladungen
Incarico e obiettivi della Kommission für Opfer- und Zeugenschutz imStrafverfahren.
La giunta regionale dello Baden-Württemberg, con la decisione presa il 06.07.1998, ha incaricato il Ministero della Giustizia di istituire una commissione speciale che lavorasse al potenziamento della tutela delle vittime e dei testimoni nel processo penale.
La commissione, composta per lo più da giudici, procuratori generali e avvocati attivi in Baden-Württemberg, è stata seguita e diretta dal Ministro della Giustizia Ulrich Goll.
Il presupposto di partenza è la convinzione delle istituzioni che proteggere le vittime di un reato e gli eventuali testimoni coinvolti in un processo penale è un dovere giuridico e politico. Lo svolgimento di un processo penale interessa non solo i diritti dell’imputato, ma anche . quelli della parte offesa e dei testimoni e lo stato ha l’obbligo di assisterli. Inoltre, le stesse autorità competenti per i procedimenti penali sono in grado di garantire l’efficacia delle azioni penali solo se ricevono sufficienti informazioni riguardo ai reati commessi.
Difatti, la soluzione di gran parte delle controversie va ricondotta alla partecipazione dei cittadini. È in questa ottica che una tutela maggiore delle vittime e dei testimoni contribuisce a rafforzare l’ordinamento giudiziario e ad aumentare la sicurezza degli stessi cittadini. Fatte queste premesse, la commissione si è proposta di non limitarsi soltanto alla creazione di condizioni generali di diritto e a semplici miglioramenti di carattere legislativo e procedurale, ma, sulla base della normativa in vigore, si è sforzata di individuare occasioni in cui sia possibile limitare la pressione e lo stress che le vittime e i testimoni subiscono nell’intero percorso del procedimento penale, dal momento in cui vengono chiamati a partecipare all’udienza sino alla fine del processo.
In questo senso, la commissione si è adoperata soprattutto per migliorare gli aspetti che normalmente vengono trascurati nella prassi giudiziaria quotidiana. Questi gli obiettivi principali della commissione: creare fogli informativi che informassero vittime e testimoni riguardo ai loro diritti nel procedimento penale; riorganizzare le Zeugenladungen (citazioni a testimone), primo contatto concreto con i soggetti coinvolti nel procedimento; incrementare l’assistenza fornita a vittime e testimoni prima, dopo e durante il procedimento.
L’intenzione che ha guidato i lavori della commissione è stata quella di voler trasmettere ai testimoni di un procedimento penale la sensazione che le autorità giudiziarie, piuttosto che essere indifferenti, prendono in seria considerazione i loro problemi, le loro paure e le loro preoccupazioni. .
Semplificare e Riscrivere: alcuni esempi significativi
“Chiedo ai miei colleghi e al loro personale di scrivere testi più brevi, che espongano i punti principali in una sequenza di paragrafi brevi e incisivi. [...]
[…] I testi redatti secondo i criteri che propongo possono forse sembrare rozzi in confronto alla levigatezza del burocratese. Ma si risparmierà molto tempo; inoltre, la disciplina necessaria a esporre i punti principali in modo conciso aiuterà anche a pensare più chiaramente.”
È il suggerimento che Winston Churchill, primo ministro britannico, dava agli uomini del . suo esecutivo nel 1940. Già negli anni ’70 parte dai paesi anglosassoni un forte impegno di rinnovamento e di semplificazione del linguaggio giuridico inglese, sfociato poi nel cosiddetto plain English movement.
Negli stessi anni in Germania si susseguono diverse Tagungen, ossia convegni e ricerche sul linguaggio giuridico e legislativo, e la questione della comprensibilità viene affrontata istituzionalmente dal Bundesministerium der Justiz.
Plain words di E. Growers, ossia il primo manuale che fornisce strumenti pratici di semplificazione del linguaggio amministrativo inglese, viene pubblicato già nel 1948. Bisognerà aspettare il 1978, anno in cui viene pubblicato Amtsdeutsch heute di W. Otto, perchè le pubbliche amministrazioni tedesche possano avere un manuale simile a quello dei colleghi britannici. Helmut Kohl, nei primi anni ottanta, quando era appena stato eletto cancelliere tedesco, dichiarava pubblicamente di avere difficoltà a capire la bolletta dell’energia elettrica.
In Italia siamo leggermente in ritardo. Le prime riflessioni teoriche alla ricerca di un linguaggio giuridico e amministrativo più chiaro e funzionale risalgono ai primi anni ottanta. Studi di questo tipo rimangono però circoscritti all’ambiente accademico e scientifico per diversi anni. Poi, nel 1993, il primo passo concreto verso la semplificazione del linguaggio amministrativo con la pubblicazione del Codice di stile, promosso dall’allora ministro della funzione pubblica Sabino Cassese.
Vari gli aspetti affrontati: dall'impostazione grafica del documento alla forma linguistica vera e propria. Non mancano gli esempi pratici: un’antologia di documenti autentici di vario genere (bandi, moduli, deliberazioni, circolari), con a fianco, versioni rielaborate.
Nel 1994, Cassese vara il progetto Semplificazione del linguaggio amministrativo, il cui prodotto più importante vede la luce quando alla guida del dipartimento c'è Franco Bassanini: si tratta del Manuale di stile, curato da Alfredo Fioritto e inteso come la naturale prosecuzione del Codice. Più agile ed essenziale rispetto al suo predecessore, il Manuale vede ridotte al minimo le premesse teoriche. L’intento è infatti quello di fornire agli operatori della pubblica amministrazione un maneggevole strumento di lavoro, da utilizzare nella pratica quotidiana. Eppure il quadro generale non sembra essere cambiato moltissimo.
Non sono ancora scomparse le lettere indirizzate a codesto spettabile ufficio e nessuno sembra essere tanto ingenuo da credere che manuali e direttive possano cambiare, dall’oggi al domani, il modo di comunicare delle istituzioni.
Tuttavia il lavoro è iniziato. E fortunatamente anche varie amministrazioni, sia centrali sia locali (il Ministero del Tesoro, la Regione Molise, il Comune di Lucca, per citarne alcune), intraprendono autonome iniziative di semplificazione dei propri documenti. I corsi di formazione per funzionari e dirigenti si moltiplicano.
E con piacere registriamo singole commissioni, come quella che, con l’apporto linguistico di Tullio De Mauro, si è occupata di riformare la bolletta dell’Enel, cioè di liberarla dalla consolidata tradizione di incomprensibilità.
Presto nel blog, illustreremo e commenteremo il lavoro di una commissione tedesca formata da esperti di diritto che si sono occupati, nell’ambito di un progetto promosso dal Ministero per la giustizia tedesco, di riscrivere le Zeugenladungen, ossia le citazioni a testimone.
[…] I testi redatti secondo i criteri che propongo possono forse sembrare rozzi in confronto alla levigatezza del burocratese. Ma si risparmierà molto tempo; inoltre, la disciplina necessaria a esporre i punti principali in modo conciso aiuterà anche a pensare più chiaramente.”
È il suggerimento che Winston Churchill, primo ministro britannico, dava agli uomini del . suo esecutivo nel 1940. Già negli anni ’70 parte dai paesi anglosassoni un forte impegno di rinnovamento e di semplificazione del linguaggio giuridico inglese, sfociato poi nel cosiddetto plain English movement.
Negli stessi anni in Germania si susseguono diverse Tagungen, ossia convegni e ricerche sul linguaggio giuridico e legislativo, e la questione della comprensibilità viene affrontata istituzionalmente dal Bundesministerium der Justiz.
Plain words di E. Growers, ossia il primo manuale che fornisce strumenti pratici di semplificazione del linguaggio amministrativo inglese, viene pubblicato già nel 1948. Bisognerà aspettare il 1978, anno in cui viene pubblicato Amtsdeutsch heute di W. Otto, perchè le pubbliche amministrazioni tedesche possano avere un manuale simile a quello dei colleghi britannici. Helmut Kohl, nei primi anni ottanta, quando era appena stato eletto cancelliere tedesco, dichiarava pubblicamente di avere difficoltà a capire la bolletta dell’energia elettrica.
In Italia siamo leggermente in ritardo. Le prime riflessioni teoriche alla ricerca di un linguaggio giuridico e amministrativo più chiaro e funzionale risalgono ai primi anni ottanta. Studi di questo tipo rimangono però circoscritti all’ambiente accademico e scientifico per diversi anni. Poi, nel 1993, il primo passo concreto verso la semplificazione del linguaggio amministrativo con la pubblicazione del Codice di stile, promosso dall’allora ministro della funzione pubblica Sabino Cassese.
Vari gli aspetti affrontati: dall'impostazione grafica del documento alla forma linguistica vera e propria. Non mancano gli esempi pratici: un’antologia di documenti autentici di vario genere (bandi, moduli, deliberazioni, circolari), con a fianco, versioni rielaborate.
Nel 1994, Cassese vara il progetto Semplificazione del linguaggio amministrativo, il cui prodotto più importante vede la luce quando alla guida del dipartimento c'è Franco Bassanini: si tratta del Manuale di stile, curato da Alfredo Fioritto e inteso come la naturale prosecuzione del Codice. Più agile ed essenziale rispetto al suo predecessore, il Manuale vede ridotte al minimo le premesse teoriche. L’intento è infatti quello di fornire agli operatori della pubblica amministrazione un maneggevole strumento di lavoro, da utilizzare nella pratica quotidiana. Eppure il quadro generale non sembra essere cambiato moltissimo.
Non sono ancora scomparse le lettere indirizzate a codesto spettabile ufficio e nessuno sembra essere tanto ingenuo da credere che manuali e direttive possano cambiare, dall’oggi al domani, il modo di comunicare delle istituzioni.
Tuttavia il lavoro è iniziato. E fortunatamente anche varie amministrazioni, sia centrali sia locali (il Ministero del Tesoro, la Regione Molise, il Comune di Lucca, per citarne alcune), intraprendono autonome iniziative di semplificazione dei propri documenti. I corsi di formazione per funzionari e dirigenti si moltiplicano.
E con piacere registriamo singole commissioni, come quella che, con l’apporto linguistico di Tullio De Mauro, si è occupata di riformare la bolletta dell’Enel, cioè di liberarla dalla consolidata tradizione di incomprensibilità.
Presto nel blog, illustreremo e commenteremo il lavoro di una commissione tedesca formata da esperti di diritto che si sono occupati, nell’ambito di un progetto promosso dal Ministero per la giustizia tedesco, di riscrivere le Zeugenladungen, ossia le citazioni a testimone.
3 febbraio 2009
La Qualità di un Testo

Abbiamo già osservato nel post precedente come, nel giudicare se un messaggio risulti chiaro o meno, non si possa prescindere dalla capacità di comprensione del destinatario.
Da adesso in poi ci interesseremo in maggior misura di un’entità comunicativa ben precisa: il testo, come può esserlo una citazione a testimoni per udienza penale oppure una lettera del Ministero delle imposte. Spieghiamoci meglio: testi prodotti entro un contesto di comunicazione giuridica o burocratica da un emittente e decodificati da un ricevente.
Ma facciamo prima due considerazioni:
Anzitutto, l’emittente in questione scrive in qualità dell’istituzione governativa che rappresenta. Pertanto è tenuto a conformarsi allo stile dell’organizzazione per la quale lavora e deve rispettare le direttive che riceve dai suoi superiori.
In secondo luogo, dire destinatario è riduttivo. I destinatari, vale a dire i cittadini, hanno atteggiamenti, conoscenze, necessità e competenze diverse. Inoltre, quotidianamente ogni cittadino riceve materiale informativo cartaceo per posta che può non interessarlo. Di conseguenza sviluppa una sorta di resistenza all’informazione.
Ecco perché assumono particolare importanza aspetti come il dosaggio delle informazioni e la loro giusta organizzazione nel testo.
Ma ritorniamo al messaggio, ossia al testo. Anche il concetto di qualità testuale, così come abbiamo osservato per il concetto di chiarezza, sembra essere piuttosto vago.
A tale proposito si rivela interessante la proposta di Jan Renkema, professore della Tilburg University, il quale, nell’ambito di un progetto di ricerca sull’efficacia della campagna di comunicazione verso i cittadini sviluppata dal Ministero delle imposte olandese, ha elaborato un modello analitico e sistematico per valutare la qualità di un testo.
Criteri per valutare la Qualità di un testo: the CCC - Model
Nella prospettiva del ccc – model, questo il nome del modello, la qualità di un testo è strettamente vincolata al raggiungimento degli scopi che il testo si propone.In pratica, si procede attraverso 15 evaluation points (momenti di valutazione) che si basano su tre criteri essenziali: corrispondenza, coerenza e correttezza.
Per corrispondenza si intende che la qualità di un testo è accettabile solo se l’emittente raggiunge i suoi obiettivi e se vengono soddisfatte le aspettative del ricevente. Nella ricerca dell’equilibrio tra emittente e destinatario abbiamo diverse alternative. Questo spiega il secondo criterio: la coerenza. La qualità di un testo dipende molto dall’abilità di chi scrive di essere coerente con le scelte fatte (struttura, terminologia, impaginazione). Il terzo criterio, la correttezza, impone che il testo non contenga errori, nella forma e nel contenuto.
I tre criteri si applicano ai cinque livelli tradizionali di analisi testuale: tipo di testo, contenuto, struttura, terminologia e presentazione.
Così per esempio se dovessimo valutare il contenuto di una lettera di risposta, inviata ad un cittadino che in precedenza chiedeva delucidazioni sulla detrazione di particolari tipi di imposte, diremmo che, per quanto riguarda il criterio di corrispondenza, la lettera debba rispondere in modo adeguato alle domande rivolte dal cittadino all’ufficio. Allo stesso modo, per quanto riguarda i criteri di coerenza e di correttezza, la lettera deve essere priva di contraddizioni e le risposte devono essere fornite senza errori.
Tirando le somme, non possiamo non ravvisare alcuni limiti nel modello, come per esempio l’assenza di parametri che ci mettano in condizione di stabilire a priori se per esempio la terminologia scelta nella produzione del testo sia appropriata o meno. Probabilmente, per stabilire se le informazioni contenute da un testo siano sufficienti, dovremmo affidarci al giudizio di chi riceve il messaggio.
Tuttavia bisogna riconoscere il valore del modello di Renkema. È nello stesso approccio dello studioso. Finalmente vengono prese in seria considerazione le aspettative ed i bisogni dei destinatari di una comunicazione.
Il sito ufficiale di Jan Renkema.
2 febbraio 2009
Meritiamo Chiarezza
Cominciamo dagli aspetti che tendiamo a dare per scontati.
Che cosa significa comunicare? A grandi linee significa scambiarsi delle informazioni. Chi vuole comunicare deve farsi capire, altrimenti fallisce il suo obiettivo di emittente. Se il nostro interlocutore non comprende il messaggio che vogliamo trasmettergli, è quasi come se non avessimo mai comunicato.
A tal proposito A. Testa (2002) commenta che:
“Se a non farsi capire è un professionsta della comunicazione, questo danneggia lui anche come professionista, che tradisce il mandato del suo committente e corre, poi, il rischio di farsi licenziare.
Anche se non lo licenziano, c’è un particolare tipo di professionista che non può permettersi di non rivolgersi a tutti: è chi comunica per conto di un organizzazione pubblica […]”.
Quando un tribunale, un ufficio o qualsiasi altra organizzazione pubblica cerca di regolare i comportamenti dei cittadini, e certamente lo fa comunicando, ha il dovere di farsi capire. Per garantire l’interesse pubblico è necessario che la comunicazione pubblica sia trasparente, ossia democratica, quindi chiara.
In questa ottica, la richiesta che istituzioni giuridiche e pubbliche comunichino e producano messaggi chiari e comprensibili non è solo una fissazione di linguisti o esperti della comunicazione, piuttosto scaturisce da ragioni pratiche .
Infatti il comune cittadino si trova spesso nella situazione paradossale di dover adeguare il proprio comportamento a disposizioni che gli vengono comunicate in un linguaggio che comprende con difficoltà o, nella peggiore delle ipotesi, non comprende affatto.
Naturalmente i cittadini accettano l’ordinamento giuridico e si rimettono al giudizio delle istituzioni che regolano la vita associata, ma gran parte di essi lo fa senza conoscere bene le leggi e magari senza capire bene il contenuto della lettera che l’altro ieri hanno ricevuto dall’ufficio del comune in cui vivono. Perché pensano: “Qualche motivo ci sarà, meglio fare come dicono.”
Ma una democrazia ha bisogno di cittadini che siano maggiorenni e critici. Ha bisogno di cittadini che siano in grado di partecipare alle scelte e alle decisioni di uno stato. Ecco perché è necessario che il consenso e la collaborazione che le istituzioni chiedono ai cittadini si basino sulla possibilità di comprendere, e non sull’indifferenza.
Cosa significa essere chiari ?
La chiarezza sembra essere un concetto facile da riconoscere. Diremo per esempio che la lettera che abbiamo ricevuto ieri dalla segreteria dell’università alla quale siamo iscritti è scritta in modo chiaro, in quanto abbiamo capito perfettamente il contenuto che intendeva comunicarci.
D’altra parte però la chiarezza è spesso difficile da definire. E poi, chiaro rispetto a che cosa? Comprensibile per chi? Siamo d’accordo con Annamaria Testa (2002) quando sostiene che “Dire in maniera semplice e comprensibile come si fa a dire le cose in modo semplice e comprensibile è cooomplicatissssimooo.” Al contrario di quanto uno possa credere, è più facile scrivere complicato piuttosto che scrivere in modo chiaro.
Sicuramente la chiarezza non ha un essenza statica, fissa. Un’ordinanza di citazione per esempio può essere chiara, quindi comprensibile, per l’avvocato Lo Bello, ma può non esserlo per sua moglie. La chiarezza, così come la comprensibilità, è sempre relativa. È relativa all’argomento, al contesto, al destinatario (e quindi alla sua condizione, alle sue competenze, alle sue motivazioni). Entrano in gioco variabili legate al tempo, al luogo, alle classi sociali, ai mezzi di comunicazione impiegati, alle scelte stilistiche.
Quando parliamo di chiarezza e comprensibilità dobbiamo spostare la nostra attenzione dalla capacità di esprimersi alla capacità di comprendere. In altre parole, quando la comunicazione, in ambito giuridico o burocratico, si svolge tra addetti ai lavori è improbabile che sorgano problemi di comprensione. Questi ultimi sorgono piuttosto quando impiegati che lavorano nei tribunali o per altre organizzazioni pubbliche parlano o scrivono ai cittadini. Nella maggior parte dei casi infatti l’esperto che si configura come emittente tende a considerare se stesso come unica misura di comprensibilità di quanto dice o scrive, proiettando le proprie competenze sul destinatario.
Non è necessario dunque avviare un processo di semplificazione che coinvolga a trecentosessanta gradi tutta la comunicazione che si sviluppa in ambito giuridico o negli ambienti burocratici. Occorre piuttosto, nel momento in cui ci si rivolge a utenti non esperti, insistere su una comunicazione adeguata ed efficace; quindi tentare di raggiungere la tanto ambita chiarezza, partendo proprio da una maggiore considerazione della capacità di comprensione dei nostri destinatari.
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